L'adozione nazionale di minorenne straniero è un istituto che differisce dall'adozione internazionale di minore in quanto:
- il minore da adottare e i genitori adottivi hanno tutti cittadinanza straniera;
- i genitori adottivi sono cittadini stranieri, ma almeno uno dei due possiede anche la cittadinanza italiana;
- non c'è trasferimento in Italia del minore straniero adottato;
- la competenza per il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione in Italia non spetta al Tribunale per i Minorenni ai sensi del comma 2 dell'art. 41 Legge 218/1995, ma all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi del primo comma del medesimo articolo.
Come anticipato, non essendovi trasferimento all'estero del minore straniero adottato, non possono applicarsi gli artt. 35 e 36 della Legge 184/1983 in tema di adozione internazionale.
Il provvedimento di adozione nazionale straniero deve dunque essere riconosciuto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 41, comma 1, Legge 218/1995, secondo cui i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge.
L'Ufficiale dello Stato Civile riconoscerà pertanto direttamente a autonomamente il provvedimento, previe verifiche concernenti:
- la giurisdizione dell'autorità straniera che ha emesso il provvedimento;
- l'efficacia del provvedimento straniero nello Stato in cui è emesso;
- la non contrarietà del provvedimento straniero all'ordine pubblico.
Se la verifica del provvedimento straniero, che deve essere prodotto a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, conduce ad un esito positivo e dunque alla possibilità di riconoscimento dell'adozione nazionale straniera anche in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile competente dovrà:
- Trascrivere nei registri di nascita in P.II S.B il provvedimento di adozione.
- Trascrivere nei registri di cittadinanza la conseguente attestazione del sindaco ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/93, con la quale si attesta che il minore straniero ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 Legge 91/1992.
- Trascrivere l'atto di nascita del minore adottato, con annotazioni di adozione e di acquisto della cittadinanza italiana.
Il minore straniero adottato all'ester0 acquista dunque anche la cittadinanza italiana per derivazione diretta da genitore che possiede anche la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 3 Legge 91/1992.