Competenze
La Polizia Giudiziaria può operare direttamente o su delega del pubblico ministero; ai sensi del codice di procedura penale italiano, e deve:
- assumere notizia dei reati (notitia criminis): ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Fino a quando il pubblico ministero non assume la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato.
- impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (aggravati): la polizia giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se si tratta di reato tentato o comunque in via di consumazione, deve interromperne la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa.
- ricercare gli autori dei reati: di propria iniziativa o su ordine del pubblico ministero e i latitanti.
- assicurare le fonti di prova: individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici, e altre attività simili.