Acquisto della cittadinanza per riconoscimento di figlio minore o maggiorenne straniero
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Servizio attivo
La cittadinanza italiana può essere acquistata, tra gli altri motivi, conseguentemente al riconoscimento, anche giudiziale, di filiazione da genitore cittadino italiano, con procedure differenti a seconda che il riconosciuto sia maggiore o minore di età.
A chi è rivolto
A tutti coloro i quali sia riconosciuti o dichiarati giudizialmente come figli di un cittadino italiano e che, in conseguenza, se minorenni, acquistano automaticamente la cittadinanza italiana e, invece, se maggiorenni, conservano la propria cittadinanza straniera con facoltà, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di rendere dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana.
Descrizione
Cittadinanza italiana acquisita conseguentemente a riconoscimento di filiazione in favore di minorenne straniero.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n.91/1992, "Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge".
Pertanto, poiché la sentenza che accerta giudizialmente la filiazione è parificata, per effetti, al riconoscimento di figlio, il minorenne straniero riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di un cittadino italiano acquista automaticamente e dalla nascita la cittadinanza italiana.
Pertanto, esperita la procedura di riconoscimento di filiazione del minore, l'Ufficiale dello Stato Civile competente provvederà a trascrivere l'atto di nascita del minore, se nato all'estero, ovvero si limiterà a procedere ad annotazione di avvenuto riconoscimento di filiazione (form. 146).
In conseguenza, trattandosi di modalità di acquisito della cittadinanza, si procederà ad attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993, da trascrivere nei registri di stato civile di cittadinanza e annotare su atto di nascita (form. 140 sexies).
Acquisto di cittadinanza italiana in caso di riconoscimento di figlio maggiorenne straniero.
L'art. 2, comma 2, della Legge 91/1992 prescrive che "Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione".
Pertanto, in caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione relativa a figlio straniero che sia maggiorenne, questi, a differenza del caso suindicato di cittadino minorenne, conserva la propria cittadinanza straniera, con facoltà di rendere dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana entro un anno dalla data di riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero in caso di provvedimento emesso all'estero.
L'acquisto della cittadinanza italiana è dunque condizionato ad un'espressione di volontà del riconosciuto maggiorenne che potrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero all'Autorità consolare o diplomatica italiana all'estero, se residente all'estero.
In caso di dichiarazione di elezione di cittadinanza, l'interessato dovrà allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 572/1993:
- il proprio atto di nascita;
- atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
- certificato di cittadinanza del genitore.
L'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza del maggiorenne riconosciuto, pertanto, deve ricevere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana resa dall'interessato e iscriverla nei registri di stato civile di cittadinanza.
Successivamente, l'U.S.C. trasmetterà al Sindaco, quale Ufficiale Territoriale di Governo, la documentazione acquisita e la domanda dell'interessato e questi, valutati i requisiti, sottoscriverà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 2, D.P.R. 572/1993, che verrà trascritta nei registri di stato civile (form. 193).
Si procederà quindi a trascrivere l'atto di nascita del maggiorenne straniero, se nato all'estero, ivi apponendo le annotazioni di dichiarazione di riconoscimento di filiazione, dichiarazione di elezione di cittadinanza elettorale e attestazione sindacale (o Consolare, se emessa dal Consolato italiano all'estero) di acquisito della cittadinanza.
Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9-bis della Legge 91/1992, "Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro".
FIGLI STRANIERI A CUI SIA STATO RICONOSCIUTO GIUDIZILAMENTE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO O AGLI ALIMENTI E NON LA PATERNITA' O MATERNITA'.
L'art.2, comma 3, legge n.91/1992, in conclusione della tematica in oggetto, prescrive che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti".
Pertanto, in virtù del comma citato, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai figli stranieri che non abbiano ottenuto una declaratoria di riconoscimento di paternità o maternità, ma ai quali sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
In conseguenza di ciò, dovendosi pertanto parificare alla declaratoria di riconoscimento quella di riconoscimento giudiziale del diritto al mantenimento o agli alimenti, troveranno applicazione le disposizione di cui al comma 1 e al comma 2 a seconda che la persona in oggetto sia minorenne o maggiorenne.
Come fare
Nel caso di riconoscimento di minore straniero, la procedura verrà avviata d'ufficio conseguentemente al riconoscimento stesso. In caso di dichiarazione di elezione di cittadinanza da parte di un cittadino straniero maggiorenne, questi dovrà rendere la dichiarazione stessa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza ovvero innanzi al Consolato d'Italia all'estero territorialmente competente.
Cosa serve
In caso di riconoscimento di filiazione relativo a straniero minorenne, la cittadinanza verrà acquisita da quest'ultimo automaticamente e con decorrenza dalla data di nascita.
In caso, invece, di riconosciuto maggiorenne straniero, questi dovrà rendere dichiarazione di elezione di cittadinanza producendo la documentazione di seguito indicata.
- Atto di nascita
- Atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti
- Certificato di cittadinanza del genitore
- Ricevuta avvenuto pagamento contributo governativo di € 250,00
Cosa si ottiene
Il riconoscimento della cittadinanza italiana, con ogni conseguenza di legge.
Tempi e scadenze
Nel caso di riconoscimento di figlio straniero maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana deve essere resa entro un anno dal riconoscimento o dalla domanda giudiziale, dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero o dal provvedimento di riconoscimento giudiziale del diritto al mantenimento o agli alimenti.
L'istruttoria e la conclusione del procedimento seguiranno i termini prescritti dalla legge.
Quanto costa
La dichiarazione di elezione di cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a € 250,00 e al versamento dell'imposta di bollo di € 16,00.
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