L'art. 14 della legge 91/1992 prevede espressamente che "i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarci, se in possesso di altra cittadinanza".
Tale normativa prevede la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana, acquisita dal genitore straniero, in favore del proprio figlio straniero minorenne, purché questi conviva stabilmente con il genitore che trasmette la cittadinanza.
Presupposti fondamentali per il verificarsi dell'automatismo di legge in oggetto sono pertanto:
- Il rapporto di filiazione e la minore età del figlio: la minore età del figlio deve essere valutata con riguardo alla data in cui il genitore straniero acquista o riacquista la cittadinanza italiana. Il rapporto di filiazione, poi, deve essere comprovato necessariamente con la produzione dell'atto di nascita originale del minore dal quale si evincano paternità e maternità dello stesso, debitamente tradotto e legalizzato, ove necessario, in caso di atto formato all'estero.
- La convivenza con il genitore che trasmette la cittadinanza: ai sensi dell'art.12 D.P.R. n. 572/1993, il legislatore ha precisato che la convivenza deve sussistere alla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana e che "deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione". Sul punto, pertanto, dovrà valutarsi la presenza effettiva sul territorio del minore e la convivenza con il genitore tenendo presente che la registrazione anagrafica acquisisce un indubbio valore presuntivo, il quale però non costituisce prova unica, certa e inoppugnabile dell'effettiva convivenza delle parti.
Conclusa l'istruttoria in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza, con conseguente trascrizione dell'atto di nascita del minore (se nato all'estero) a margine del quale verrà apposta l'annotazione di acquisto della cittadinanza.
La competenza a procedere è invece dell'Autorità Consolare all'estero nel caso di cittadini residenti all'estero: in tale ipotesi, l'autorità diplomatica emetterà apposita attestazione consolare che verrà poi trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile competente la relativa trascrizione nei registri di cittadinanza, con conseguente trascrizione dell'atto di nascita redatto all'estero, ivi apponendo l'annotazione di acquisto della cittadinanza.
L'art. 14 della legge 91/1992 fa salva comunque la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana del minore che abbia acquisito per automatismo di legge la cittadinanza stessa, "divenuto maggiorenne", rimandando in apposita sezione la trattazione del relativo procedimento.