Rilascio certificazioni anagrafiche

  • Servizio attivo

L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione e salvi i divieti prescritti dalla legge, i certificati anagrafici richiesti, ferma la possibilità dei cittadini di usufruire dei servizi online offerti da A.N.P.R.


A chi è rivolto

A tutti coloro che, essendo iscritti in A.N.P.R., intendono richiedere una certificazione anagrafica da esibire o produrre nella disciplina dei propri rapporti tra privati.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989, "Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta".

Tali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili dai richiedenti esclusivamente nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, infatti, i cittadini dovranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

I richiedenti potranno richiedere il rilascio di certificazioni da produrre a Pubbliche Amministrazioni nei seguenti casi:

  1. Certificazioni per uso estero;
  2. Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
  3. Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa. A tal fine, i cittadini dovranno dichiarare, in sede di richiesta, l'uso per il quale viene richiesta la certificazione.

In caso contrario, il rilascio della certificazione è subordinato al pagamento dell'onere di bollo, oltre che dei diritti di segreteria.

Ciascun avente diritto potrà richiedere le certificazioni di cui necessita anche direttamente online, previa identificazione a mezzo spid, C.I.E. o C.N.S., sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

A.N.P.R. consente infatti a ogni cittadino regolarmente iscritto in anagrafe nazionale di accedere ai relativi servizi offerti, tra cui rientra appunto anche il rilascio di certificazioni anagrafiche (non anche, allo stato, di certificazioni ed estratti di stato civile).

Tale servizio rende accessibili ai cittadini 15 tipologie differenti di certificati anagrafici, scaricabili singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato (ad esempio, potrebbe essere richiesto un certificato contestuale di residenza, stato di famiglia e cittadinanza).

Nel caso in cui ti sia richiesto l'assolvimento dell'onere di bollo, per procedere al pagamento dell’imposta di € 16,00, il cittadino verrebbe reindirizzato dalla piattaforma AN.P.R. su un portale dedicato. Terminata l’operazione di pagamento, si potrà ottenere il certificato richiesto.

Tale strumento consente pertanto a tutti gli aventi di diritti di richiedere comodamente, anche per il tramite del proprio smartphone e dunque senza recarsi allo sportello, le certificazioni anagrafiche ivi indicate (anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza AIRE; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile; di residenza in convivenza; di stato di famiglia AIRE; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza).

Dati non certificabili

Non costituiscono materia di certificazione, ai sensi dell'art.35 del d.P.R. n. 223/1989, le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.

L'indicazione della paternità e maternità nelle certificazioni di stato civile è possibile solo se richiesti dal diretto interessato e per un uso relativo all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato viene rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione relativa all’adozione.

L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria (art. 28, commi 2 e 3, Legge n. 184/1983).

Come fare

Il cittadino interessato potrà richiedere i certificati anagrafici direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, anche a mezzo posta elettronica con inoltro all'indirizzo PEC indicato nell'apposita sezione (salva necessità di allegare copia del proprio documento di identità e di assolvere l'onere di bollo, ove previsto).

I cittadini iscritti in ANPR possono altresì richiedere i certificati anagrafici di cui necessitano direttamente su piattaforma ANPR, previa identificazione a mezzo SPID, C.I.E. o C.N.S..

Cosa serve

In caso di richiesta di certificazione allo sportello, il cittadino dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento al fine di identificarsi in sede di domanda.

In caso di accesso in autonomia su piattaforma A.N.P.R., il cittadino dovrà identificarsi a mezzo SPID, C.I.E. o C.N.S..

Salvo gli usi in esenzione previsti dalla legge, il richiedente dovrà assolvere all'onere di bollo da € 16,00 (possibilità di pagamento online fornita anche su piattaforma ANPR).

  • Documento di identità del richiedente
  • Spid, C.I.E. o C.N.S. per richiesta di certificazione direttamente su piattaforma ANPR

Cosa si ottiene

Il rilascio della certificazione richiesta, se non sussistono impedimenti di legge.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla richiesta.

La domanda viene tuttavia generalmente evasa, allo sportello, contestualmente alla richiesta.

Le domande pervenute via PEC verranno evase nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla domanda.

2 giorni

2 giorni

Tempi di presa incarico

30 giorni

30 giorni

Tempi di evasione dell'istanza

Quanto costa

€ 16,00 a titolo di onere di bollo, oltre diritti di segreteria (salvo esenzione nei casi tassativamente previsti dalla legge).

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Allegati

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/10/2024

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