Descrizione
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2024, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07/06/2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che “dal 15/06/2024 al 30/09/2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;
RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;
VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;
VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;
VISTO l’art. 108 della Legge n. 112/98;
VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;
VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;
VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;
O R D I N A
1. Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2024, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07/06/2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che “dal 15/06/2024 al 30/09/2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia”;
2. Il divieto assoluto nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea l’eventuale accumulo di residui vegetali di
sfalci e potature;
3. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione
ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 15 giugno, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
4. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;
5. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di trebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di trebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
6. È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 15 giugno, fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
7. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 15 giugno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
8. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
9. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
10. È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno ed il 30 settembre 2024, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o rnongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
11. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dal D.P.G.R n. 266 del 30.04.2018, dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell’articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016;
- da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell’articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016;
12. Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 3 e 5 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81;
13. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 11 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:
- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 1515 CARABINIERI FORESTALI
- 112 CARABINIERI
- 0832 327014 COMANDO DI POLIZIA LOCALE