Trascrizione atto di nascita di nuovo nato all’estero
Come procedere in caso di figlio italiano nato e dichiarato all'estero.
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Servizio attivo
I cittadini italiani genitori di figli nati all'estero devono fare trascrivere l'atto di nascita del minore dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione A.I.R.E., anche per il tramite del Consolato.
A chi è rivolto
Ai genitori di figli italiani nati all'estero, ai cittadini italiani nati all'estero, ai cittadini stranieri e ai loro figli minorenni che acquistano la cittadinanza italiana, al fine di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita e alla conseguente eventuale iscrizione anagrafica in A.P.R. o A.I.R.E per nascita.
Descrizione
I cittadini italiani genitori di figli nati all'estero devono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione A.I.R.E (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) la trascrizione dell'atto di nascita del minore. Medesima procedura si applicherà anche nel caso di cittadini stranieri o di loro figli minorenni stranieri al momento del loro acquisto della cittadinanza italiana.
La ratio dell'istituto è la medesima ispiratrice della dichiarazione di nascita, a cui sono sottesi interessi pubblicistici di ordine pubblico e anche diritti civili del nuovo nato conseguenti all'iscrizione anagrafica in A.P.R. e A.I.R.E..
La trascrizione, in genere, viene richiesta per il tramite del Consolato italiano del luogo in cui è avvenuta la nascita, che provvederà a comunicare al Comune competente la documentazione necessaria.
In caso contrario, gli interessati potranno procedere autonomamente richiedendo la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero. Si consiglia tuttavia di procedere per il tramite del Consolato italiano all'estero in quanto l'autorità diplomatica all'estero potrà verificare preventivamente il rispetto delle prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione degli atti da trascrivere, consentendo ai cittadini una più agevole risoluzione di eventuali problematiche.
L’atto di nascita formato all'estero deve essere in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione, apostille e traduzione e, quindi, dev’essere:
- tradotto in lingua italiana con traduzione dichiarata conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R. n. 396/2000) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero, che potrà anche tradurre l'atto, o da un traduttore ufficiale straniero che attesti la conformità della traduzione, la cui firma dovrà essere sempre legalizzata dal Consolato italiano; la traduzione potrà essere effettuata anche in Italia da un traduttore ufficiale (con firma asseverata dalla Cancelleria del Tribunale ordinario, del Giudice di Pace o da un notaio) o da un'autorità diplomatica straniera in Italia, con obbligo di legalizzazione di firma del traduttore da parte della Prefettura, a meno che lo Stato straniero non sia aderente alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 in tema di esenzione da legalizzazioni;
- legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. n. 445/2000) o apostillato se lo Stato straniero ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961.
I Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovna, Bulgaria, Capoverde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia) potranno inoltrare l'atto in formato plurilingue esente da traduzione e legalizzazione.
I Paesi dell’Unione Europea non aderenti alla suindicato Convenzione di Vienna del 1976 potranno invece avvalersi delle modalità di trasmissioni di documenti pubblici esenti da legalizzazione previsti dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, che ha ulteriormente semplificato la circolarità dei documenti pubblici all’interno dell’Unione Europea.
L’Ufficio di Stato Civile, accertato che l’atto ricevuto sia a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, provvede alla trascrizione dell’atto di nascita trasmesso, iscrivendo in A.P.R. o A.I.R.E., per nascita, il nuovo nato e inserendo lo stesso nella scheda di famiglia di riferimento.
Una volta trascritto l’atto, potranno essere richiesti certificazioni, estratti di stato civile o certificati anagrafici di stato di famiglia aggiornati.
Come fare
Per richiedere la trascrizione del proprio atto di nascita o di quello del proprio figlio, cittadino italiano neonato, gli interessati potranno interfacciarsi con il Consolato italiano territorialmente competente all'estero e, in difetto, direttamente con l'Ufficio di Stato Civile competente, muniti di atto di nascita originale a norma con le prescrizioni in tema di traduzione e legalizzazione relative allo stato estero di riferimento.
Cosa serve
In caso di domanda rivolta per il tramite del Consolato, sarà l'autorità diplomatica italiana all'estero a istruire la procedura e a fornire ogni informazione utile agli interessati. In ogni caso, è fondamentale munirsi dell'atto di nascita redatto all'estero e procedere agli eventuali prescritti adempimenti in tema di legalizzazione o traduzione.
- Atto di nascita o certificato in modello plurilingue o atto in formato documento pubblico Reg. UE 2016/1191. L'atto di nascita redatto all'estero deve essere in regola con le prescrizioni in tema di legalizzazione, apostille e traduzione.
- Documento di identità delle parti.
- Richiesta di trascrizione debitamente sottoscritta, in caso di richiesta presentata direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Cosa si ottiene
La trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile del Comune, la conseguente iscrizione A.P.R. o A.I.R.E del nuovo nato con possibilità di richiedere il rilascio della C.I.E. .
Una volta trascritto l’atto, potranno essere richiesti certificazioni, estratti di stato civile o certificati anagrafici di stato di famiglia aggiornati.
Tempi e scadenze
La richiesta viene accolta senza indugio e viene evasa nel più breve tempo possibile.
Quanto costa
Nessun costo
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