Competenze
L’attività di programmazione nell’ambito della pubblica amministrazione assume valore strategico anche ai fini del contenimento della spesa pubblica legata sia alla realizzazione delle opere pubbliche che alle procedure di acquisizione di beni e servizi. Il servizio assolve dunque l'obbligo di legge di adozione, approvazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
L'attività di realizzazione dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e di acquisizione di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro si svolge sulla base rispettivamente di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e di un programma biennale che i soggetti individuati dalla normativa vigente predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'Ente.
Il programma triennale e il programma biennale consistono nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione. Essi sono redatti sulla base di analisi dei bisogni dell'Ente ed in particolare individuano le opere da realizzare o i beni e servizi da acquisire, specificando le risorse
finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi. L'inclusione di un lavoro nell'elenco triennale è subordinata alla previa approvazione, ove previsto, di un documento di fattibilità delle alternative progettuali.
Lo strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti “cantierabili” è incece l'elenco annuale che deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio. Un lavoro, un servizio o un bene non inseriti nell'elenco annuale o comunque nella prima annualità possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. I lavori, i beni e i servizi non ricompresi nell'elenco annuale o non inseriti nella prima annaulità, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.