Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2024

Dettagli della notizia

Si pubblica estratto del testo dell'Ordinanza Sindacale n.87 relativa allo stato di grave pericolosità incendi, valida dal 15 giugno al 30 settembre 2024

Data:

13 Giugno 2024

Tempo di lettura:

FOTO DI UN PICCOLO INCENDIO BOSCHIVO DI ERBA SECCA

Descrizione

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2024, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07/06/2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che “dal 15/06/2024 al 30/09/2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;
RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;
VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;
VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;
VISTO l’art. 108 della Legge n. 112/98;
VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;
VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;
VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A

1. Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2024, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07/06/2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che “dal 15/06/2024 al 30/09/2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia”;
2. Il divieto assoluto nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea l’eventuale accumulo di residui vegetali di
sfalci e potature;
3. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione
ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 15 giugno, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
4. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;
5. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di trebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di trebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
6. È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 15 giugno, fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
7. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 15 giugno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
8. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
9. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
10. È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno ed il 30 settembre 2024, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o rnongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
11. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dal D.P.G.R n. 266 del 30.04.2018, dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell’articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016;
- da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell’articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016;
12. Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 3 e 5 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81;
13. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 11 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:
- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 1515 CARABINIERI FORESTALI
- 112 CARABINIERI
- 0832 327014 COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ultimo aggiornamento: 02/07/2024, 14:06

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