A differenza di quanto visto per i casi di adozioni di minorenni stranieri, in caso di adozione di persona maggiorenne straniera l'adottato maggiorenne non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma, anzi, mantiene la cittadinanza straniera.
Tuttavia, l'art. 9, comma 1, lett. b) della Legge n.91/1992, prescrive testualmente che "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione".
Dal dato normativo suindicato emerge pertanto che, pur mantenendo la propria cittadinanza straniera per la mancata applicazione dell'automatismo di legge previsto invece in conseguenza di adozioni di stranieri minorenni, lo straniero di maggiore età adottato da un cittadino italiano può presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura territorialmente competente purché questi, dopo la sentenza di adozione, abbia avuto la residenza ininterrotta in Italia per cinque anni.
Al pari dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge n.91/1992, la persona interessata, dopo 5 anni di residenza ininterrotta in Italia dalla data della sentenza di adozione, presenterà dunque istanza alla Prefettura competente.
Il Decreto di concessione della cittadinanza verrà emesso dal Presidente della Repubblica e, per il tramite della Prefettura territorialmente competente, verrà notificato alla persona interessata.
Il cittadino maggiorenne straniero adottato da italiano dovrà prestare giuramento innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione della cittadinanza.
L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, riceverà e iscriverà il giuramento dell'interessato nel registro di cittadinanza dello stato civile (Form.81) e successivamente trascrivere in altro atto di stato civile il Decreto di concessione della cittadinanza a firma del Presidente della Repubblica.
La persona interessata acquisterà la cittadinanza italiana dal giorno successivo a quello in cui ha prestato giuramento.
In conseguenza, l'Ufficiale dello Stato Civile trascriverà l'atto di nascita della persona maggiorenne straniera che ha acquisito la cittadinanza italiana, nel caso in cui questi sia nato all'estero.
Sarà onere della persona interessata produrre il proprio atto di nascita originale in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Su detto atto verrà quindi apposta la relativa annotazione di acquisto della cittadinanza italiana.