Adozione nazionale straniera di minorenni

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Nel caso di adozione nazionale straniera, il minore adottato e i genitori adottivi hanno la stessa cittadinanza straniera e risiedono tutti all'estero (non c'è immigrazione del minore straniero), ma uno dei genitori adottivi è anche cittadino italiano.


A chi è rivolto

Ai genitori adottivi stranieri (di cui uno abbia anche la cittadinanza italiana), residenti all'estero, che intendano richiedere il riconoscimento in Italia di un provvedimento emesso all'estero di adozione di un minore straniero, ivi residente, che - a differenza del caso di adozione internazionale - non si trasferirà in Italia.

Descrizione

L'adozione nazionale di minorenne straniero è un istituto che differisce dall'adozione internazionale di minore in quanto:

  • il minore da adottare e i genitori adottivi hanno tutti cittadinanza straniera;
  • i genitori adottivi sono cittadini stranieri, ma almeno uno dei due possiede anche la cittadinanza italiana;
  • non c'è trasferimento in Italia del minore straniero adottato;
  • la competenza per il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione in Italia non spetta al Tribunale per i Minorenni ai sensi del comma 2 dell'art. 41 Legge 218/1995, ma all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi del primo comma del medesimo articolo.

Come anticipato, non essendovi trasferimento all'estero del minore straniero adottato, non possono applicarsi gli artt. 35 e 36 della Legge 184/1983 in tema di adozione internazionale.

Il provvedimento di adozione nazionale straniero deve dunque essere riconosciuto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 41, comma 1, Legge 218/1995, secondo cui i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile riconoscerà pertanto direttamente a autonomamente il provvedimento, previe verifiche concernenti:

  1. la giurisdizione dell'autorità straniera che ha emesso il provvedimento;
  2. l'efficacia del provvedimento straniero nello Stato in cui è emesso;
  3. la non contrarietà del provvedimento straniero all'ordine pubblico.

Se la verifica del provvedimento straniero, che deve essere prodotto a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, conduce ad un esito positivo e dunque alla possibilità di riconoscimento dell'adozione nazionale straniera anche in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile competente dovrà:

  1. Trascrivere nei registri di nascita in P.II S.B il provvedimento di adozione.
  2. Trascrivere nei registri di cittadinanza la conseguente attestazione del sindaco ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/93, con la quale si attesta che il minore straniero ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 Legge 91/1992.
  3. Trascrivere l'atto di nascita del minore adottato, con annotazioni di adozione e di acquisto della cittadinanza italiana.

Il minore straniero adottato all'ester0 acquista dunque anche la cittadinanza italiana per derivazione diretta da genitore che possiede anche la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 3 Legge 91/1992.

Come fare

Gli interessati potranno richiedere il riconoscimento del provvedimento di adozione straniero all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza A.I.R.E. del genitore che ha anche cittadinanza italiana, richiedendo, per il tramite del Consolato italiano all'estero competente, la trascrizione dello stesso e dell'atto di figlio minorenne straniero adottato che, in funzione di detta adozione, diverrà per automatismo di legge cittadino italiano (iscritto A.I.R.E).

Cosa serve

Gli interessati dovranno produrre il provvedimento di adozione straniero, regolarmente tradotto e legalizzazione ove prescritto, nonché l'atto di nascita del minore adottato, che dovrà essere trascritto conseguentemente al suo acquisto, per automatismo di legge, della cittadinanza italiana (anch'esso a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione).

La pratica potrà avviata all'estero per il tramite del Consolato italiano all'estero territorialmente competente. L'intermediazione del Consolato garantirà al cittadino interessato di avere un interlocutore all'estero, nonché di poter integrare la documentazione con maggiore comodità logistica. Il Consolato potrà infatti richiedere l'iscrizione A.I.R.E. del minore e trasmettere al Comune italiano competente gli atti di riferimento.

  • Provvedimento straniero di adozione a norma con eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
  • Atto di nascita del minore, a norma con eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, per la trascrizione dello stesso.
  • Documento di identità in corso di validità.

Cosa si ottiene

La trascrizione del provvedimento straniero di adozione, il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore straniero adottato e la trascrizione dell'atto di nascita del minore, con relative annotazioni.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla domanda.

Quanto costa

Nessun costo.

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Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 10/04/2025

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