Chi intenda procedere al trasferimento di proprietà di un bene mobile registrato può richiedere l'autenticazione della propria sottoscrizione non più unicamente a un notaio, ma anche al dipendente comunale delegato e di qualsiasi comune (non esiste un limite di competenza per residenza) ovvero agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. o della Motorizzazione Civile.
La procedura, di fatto, consiste nell'autenticazione della firma (da prestare quindi solo ed esclusivamente in presenza del funzionario che autentica la stessa, previa identificazione del sottoscrivente) sul certificato di proprietà del bene mobile registrato (ad esempio, un'autovettura) o sulla dichiarazione di vendita dello stesso (solo per i certificati di proprietà cartacei, non anche sulle copie cartacee dei certificati digitali)
Al pari delle altre procedure di autenticazione di sottoscrizione, il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma non è competente a verificare l'effettiva titolarità del bene né è responsabile del contenuto delle dichiarazioni rese dal presunto titolare.
La disciplina di riferimento è quella di cui all’art. 7 del D.L. n. 223/2006 che costituisce anche un limite alla competenza dell'ufficiale dello Stato Civile laddove individua i casi specifici in cui si può richiedere l'autenticazione di firma (con esclusione, dunque, di qualsiasi caso che non rientri in una alienazione o costituzione di diritto di garanzia su beni mobili registrati).
Si precisa che, come anticipato, possono essere autenticate esclusivamente le firme apposte su dichiarazioni di alienazione o su certificati di proprietà cartacei.
Diversamente, nel caso di certificati digitali la competenza per l'autenticazione di firma non è del dipendente comunale delegato (sul punto, vedasi il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.72/2019 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 590/2019).
L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà cartaceo, nel riquadro ad esso dedicato.
L'eventuale dichiarazione di vendita dell'alienante non redatta sul certificato di proprietà cartacea deve essere compilata in duplice originale con contestuale autentica della firma dell'alienante.
Si precisa che la competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile è unicamente quella di autenticare le firme dei dichiaranti. Ogni successiva operazione relativa alla registrazione delle operazioni compiute sul bene mobile registrato non rientrano tra le competenze dell'ufficio di stato civile.