Cancellazione A.N.P.R. per irreperibilità accertata

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La cancellazione per irreperibilità può essere disposta soltanto a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati nel tempo, e non prima di un anno, ferme le ulteriori cause di cancellazione di seguito indicate.


A chi è rivolto

A chiunque, cittadino privato o Pubblica Amministrazione, che, avendone un interesse, intende segnalare all'Ufficiale d'Anagrafe l'allontanamento di un cittadino residente dal proprio indirizzo di dimora abituale.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.223/1989, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento all'estero dello straniero; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. Con l’introduzione di A.N.P.R., ovvero di un'unica banca dati ministeriale nazionale, sono state eliminate le cancellazioni per emigrazione in altro comune (ora rientranti nell’ordinario procedimento di cambio di residenza). L’unico evento migratorio che comporta quindi la cancellazione A.N.P.R. dell’individuo movimentato è quello del trasferimento all’estero del cittadino straniero, su segnalazione del cittadino stesso, con decorrenza dalla data di ricezione della domanda di cancellazione. Diversamente, le eventuali segnalazioni di allontanamento con richiesta di cancellazione anagrafica presentate da terzi, rientreranno nell’ordinario procedimento di verifica della dimora abituale, cui potrebbe conseguire l’eventuale cancellazione per irreperibilità ai sensi dell’art. 11, D.P.R. n. 223/1989. La cancellazione per irreperibilità accertata Ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. C) del D.P.R. n. 223/1989, vi sono due tipologie di provvedimenti di cancellazione per irreperibilità, conseguenti a due differenti tipologie di procedimento di accertamento:

  1. Irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
  2. Irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati.

Nel caso sub 1), la cancellazione viene disposta d’ufficio nell’ambito di operazioni relative a censimento generale della popolazione da cui emerga l’assenza di individui iscritti APR. In tal caso, acquisita contezza della possibile assenza sul territorio del cittadino da censire, l’Ufficiale di Anagrafe effettua un ulteriore accertamento di conferma, quindi avvia il relativo procedimento di cancellazione, che si concluderà, salva archiviazione, con un provvedimento di cancellazione che produce effetti dalla data di notificazione dello stesso ex art. 143 c.p.c., con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento. L’ipotesi descritta al caso sub 2) rientra invece nell’ordinaria fattispecie di cancellazione per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati nel tempo, su segnalazione di cittadini interessati o altre Pubbliche Amministrazioni. Può infatti accadere che un individuo abbandoni il proprio indirizzo di dimora abituale senza adempiere all’obbligo di rendere le relative dichiarazioni di residenza all’Ufficiale di Anagrafe competente. Si precisa, in ogni caso, che il concetto di irreperibilità deve essere inteso non come assoluta scomparsa dal territorio, ma quale impossibilità di attribuire a un individuo un indirizzo di dimora abituale (pertanto rientrerebbe in tale definizione di irreperibilità anche il soggetto che, pur comparso per richiedere una C.I.E. allo sportello anagrafe, risulti aver abbandonato l'abitazione di dimora abituale senza aver mai reso dichiarazioni anagrafiche). L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta una segnalazione da parte di cittadini aventi interesse o di una P.A., procede dunque ad avviare il relativo procedimento di verifica di dimora abituale espletando gli opportuni accertamenti che, ai sensi della Circolare Istat n. 21/1990 in combinato disposto con il citato art. 11 D.P.R. n. 223/1989, devono essere ripetuti, opportunamente intervallati nel tempo e condotti per almeno un anno. La cancellazione per irreperibilità, cui conseguono effetti giuridici di non scarso rilievo, non può essere infatti disposta prima di indagini mirate, circostanziate e intervallate opportunamente nel tempo, che, nel corso di almeno un anno, confermino l’impossibilità di individuare la presenza di una dimora abituale del cittadino nel territorio comunale. Qualora, nelle more, l'interessato renda una dichiarazione di residenza comunicando il suo nuovo indirizzo di dimora abituale, anche innanzi ad altro Comune, il procedimento di verifica di dimora abituale verrebbe archiviato. Stesso dicasi nel caso di cittadini stranieri, di cui sia stata chiesta la cancellazione, che spontaneamente comunichino all’Ufficiale di Anagrafe di essersi allontanati per emigrazione in altro Stato. In tale ipotesi potrà procedersi alla cancellazione richiesta dal cittadino straniero per emigrazione all'estero dello stesso. Diversamente, eventuali assenze temporanee per motivi di lavoro o di studio tali da non comportare modifiche nell’abitualità della dimora non sono incompatibili con il mantenimento del proprio indirizzo di residenza. Resta fermo che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di verifica di dimora abituale, il cittadino oggetto di indagini anagrafiche potrà sempre comparire e comprovare lo stabile mantenimento della dimora abituale nel proprio indirizzo di residenza. Nel caso, invece, in cui l’Ufficiale di Anagrafe venga a conoscenza del nuovo indirizzo di dimora abituale dell’interessato, emigrato in altro Comune, si procederà ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n.223/1989, che prevede che “Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti”. In tali fattispecie, pertanto, l’Ufficiale di Anagrafe del comune di residenza dell’interessato segnalerà l’intervenuta variazione di fatto di dimora abituale al Comune competente, il quale avvierà d’ufficio il relativo procedimento, dandone comunicazione al cittadino.

Come fare

La persona interessata a richiedere la cancellazione per irreperibilità di altro cittadino deve depositare istanza innanzi all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza dell'individuo che si intende cancellare anagraficamente. La domanda è esente da bollo e può essere depositata a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'apposita sezione (con allegato documento di identità del richiedente) ovvero direttamente allo sportello dell'ufficio anagrafe. La domanda può essere depositata compilando l'apposito modello allegato in questa pagina.

Cosa serve

Chi richiede una cancellazione per irreperibilità deve indicare il proprio interesse a presentarne domanda (ad esempio, cancellazione di un convivente o di un conduttore di un immobile che si sia allontanato senza rendere dichiarazioni anagrafiche) e fare apposita istanza all'Ufficiale di Anagrafe del comune di iscrizione anagrafica della persona di cui si chiede la cancellazione, indicando l'eventuale indirizzo di nuova dimora abituale di quest'ultimo, se conosciuto. Istanza di cancellazione Documento di identità

  • Istanza di cancellazione
  • Documento di identità

Cosa si ottiene

L'Ufficiale di Anagrafe, se sussistono i presupposti, procede con gli opportuni accertamenti al fine di verificare la dimora abituale della persona oggetto di indagine. In caso di accertata irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, per almeno un anno di tempo, si provvederà alla cancellazione per irreperibilità della persona in oggetto. Nel caso in cui si conosca, invece, il nuovo indirizzo di dimora abituale della persona allontanatasi, l'Ufficiale di Anagrafe richiederà al comune di nuova destinazione di verificarne la dimora abituale per valutare un'eventuale iscrizione anagrafica d'ufficio.

Tempi e scadenze

Il procedimento viene avviato su istanza di cittadino interessato o di altra P.A. e non può essere concluso prima di un anno, salvo il caso in cui il cittadino oggetto di indagini renda spontaneamente dichiarazione di residenza nel nuovo indirizzo o che il cittadino straniero dichiari, spontaneamente, la propria emigrazione all'estero, chiedendo egli stesso la cancellazione A.N.P.R.

Quanto costa

Nessun costo.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Telefono:

0832 326674 int. 213 - int. 215 - int. 235 - int. 236

Allegati

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Falconieri n. 9, 73047 Monteroni di Lecce (LE)

Argomenti:

Pagina aggiornata il 09/04/2025

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