Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 286/1998, "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro". Dalla lettura dell'articolo suindicato emerge dunque che:
- la dichiarazione di ospitalità deve essere resa all'autorità locale di pubblica sicurezza e non all'ufficio anagrafe;
- la dichiarazione di ospitalità deve essere resa da chi ospita lo straniero o l'apolide e non dallo straniero o apolide ospitato;
- la dichiarazione va resa entro 48 ore da quando inizia l'ospitalità;
- la mancata dichiarazione di ospitalità è passibile di sanzione amministrativa.