Iscrizione A.N.P.R. di cittadino straniero comunitario
Requisiti, casi particolari e documentazione necessaria per l'iscrizione A.N.P.R. del cittadino straniero e dei suoi eventuali familiari
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Servizio attivo
Il D. Lgs. n. 30/2007 disciplina le modalità di iscrizione A.N.P.R. di cittadini stranieri comunitari, i quali dovranno produrre la documentazione necessaria indicata, a seconda del caso tipico, dall'Allegato B della Circ. Istat n. 21/2012.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri comunitari (compresi i cittadini stranieri proveniente da Stati rientranti nello Spazio Economico Europeo) che intendono richiedere l'iscrizione A.N.P.R. in un comune italiano per provenienza dall'estero, nonché ai familiari, comunitari o extracomunitari, che intendono richiedere l'iscrizione A.N.P.R. per ricongiungersi con i loro parenti cittadini UE.
Descrizione
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 223/1989, le nuove iscrizioni di cittadini in A.N.P.R. avvengono per il seguente ordine di motivi:
a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.
Al comma 2 del medesimo articolo si precisa poi che “Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica”.
In tutti gli altri casi, pertanto, le variazioni anagrafiche di cittadini già iscritti in A.N.P.R. non costituiranno causa di nuova iscrizione, ma configureranno casi di mutazione anagrafica (ad esempio, variazione di residenza di cittadino già iscritto A.N.P.R.).
Con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 7, comma 1, lett. C), del Regolamento Anagrafico (nuova iscrizione per trasferimento dall’estero), occorre preliminarmente precisare che la disciplina di riferimento muta a seconda che i cittadini stranieri che intendono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale siano cittadini comunitari (D. Lgs. n. 30/2017) o extracomunitari (D. Lgs. n. 286/1998).
Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 223/1989, “Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano”.
Pertanto, ciascun cittadino, al momento della dichiarazione di residenza, dovrà identificarsi esibendo il passaporto rilasciato dal proprio Paese d’origine o altro documento equipollente e gli eventuali rapporti di parentela esistenti con altri cittadini stranieri conviventi non potranno essere autocertificati, bensì comprovati mediante atti di stato civile, in originale e in regola con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, rilasciati dalle competenti autorità straniere (esempio: atto di matrimonio o di nascita dei figli, con indicazione espressa dei genitori).
Iscrizione dei cittadini stranieri COMUNITARI
I cittadini comunitari non iscritti in A.N.P.R. (e dunque trasferitisi dall’estero) hanno diritto di soggiornare in Italia per un periodo di tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 30/2007).
Superati di tre mesi, i cittadini comunitari non iscritti A.N.P.R. che intendono continuare a soggiornare in Italia devono richiedere l’iscrizione, ex art. 7 D.P.R. n. 223/1989, all’ufficio anagrafe del proprio Comune di dimora abituale, secondo le modalità già indicate nel procedimento di mutazione di residenza in A.N.P.R..
A differenza dei casi di mutazione anagrafica, il cittadino straniero comunitario che intende richiedere l’iscrizione in A.N.P.R. deve:
1. essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
4. essere familiare (art. 2, D. Lgs. n. 30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
La documentazione da produrre al momento della dichiarazione di residenza è indicata, a seconda del caso di specie, nell’Allegato B della Circolare ISTAT n. 21/2012 (allegato nell’apposita sezione in fondo a questa pagina), in cui si distinguono le ipotesi di:
1. Cittadino comunitario lavoratore subordinato o autonomo;
2. Cittadino comunitario non lavoratore titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno;
3. Cittadino comunitario non lavoratore e studente;
4. Familiare UE di cittadino di cui ai punti 1, 2 e 3;
5. Cittadino NON UE familiare di cittadino UE.
Il cittadino dell'Unione Europea, ottenuta l’iscrizione anagrafica in A.N.P.R., ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno.
Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, unitamente ai suoi eventuali figli minori.
Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari, di cui al D. Lgs. n. 30/2007, si applicano anche in favore dei cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo, ovvero Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Svizzera.
Cittadino lavoratore
Il cittadino comunitario che dimora stabilmente in Italia, per richiedere l’iscrizione in A.N.P.R., deve comprovare di essere un lavoratore producendo la seguente documentazione:
• Lavoratore subordinato: Contratto di lavoro; comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); ultima busta paga (versamenti contributi INPS per collaboratori domestici); C.U. .
• Lavoratore autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio, in registri o albi professionali e attribuzione della Partita I.V.A.; attestazione di attribuzione della Partita I.V.A. in caso di lavoratori autonomi non iscritti in albi o ordini professionali.; contratti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa; iscrizione in elenchi previdenziali o visura camerale di società con indicazione dei nominativi di soci;
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 30/2007, “Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito”.
Si rimanda in ogni caso all’Allegato B suddetto, allegato nell’apposita sezione di questa pagina, per la modulistica necessaria per l’iscrizione di cittadini comunitari in tutti gli altri casi (cittadino non lavoratore titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno; cittadino, non lavoratore, studente; familiare UE di cittadino UE; cittadino extra UE familiare di cittadino UE).
Si precisa in ogni caso che rientrano nella definizione di “familiare”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 30/2007:
“1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Cittadino UE soggiornante per motivi religiosi
Nel caso particolare di cittadini UE soggiornanti in Italia per motivi religiosi, dovrà esibirsi la seguente documentazione ulteriore:
• La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
• La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.
Minore straniero comunitario non accompagnato dai genitori
In tal caso dovrà procedersi all’iscrizione del minore comunitario nel luogo di residenza abituale del tutore o dell’affidamento previa esibizione della seguente documentazione ulteriore:
• Copia conforme del provvedimento del Tribunale per i Minorenni che dispone l’affidamento o la tutela del minore.
Genitore comunitario di minore italiano già iscritto in A.N.P.R.
Il cittadino straniero comunitario genitore di figlio minore italiano deve essere iscritto in anagrafe a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 30/2007.
Oltre a tutta la documentazione suindicata, resta inteso che il cittadino comunitario che richiede l'iscrizione A.N.P.R. deve altresì produrre, al momento della dichiarazione di residenza, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dell'immobile in cui intende fissare la propria dimora abituale, come descritto nell'apposita sezione dell'ordinario procedimento di mutazione di residenza.
Come fare
Ferma la particolarità del caso di specie (iscrizione A.N.P.R. e non mutazione di residenza), nonché la specifica documentazione da allegare alla domanda, il cittadino straniero comunitario che intende richiedere l'iscrizione A.N.P.R. in questo Comune, con provenienza dall'estero, può recarsi direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe negli orari di ricevimento ovvero inviare la propria dichiarazione (debitamente sottoscritta e munita della documentazione necessaria, oltre a copia del proprio passaporto o del proprio documento di validità equipollente rilasciato dall'autorità straniera di origine) a mezzo posta elettronica agli indirizzi PEC sottoindicati.
Cosa serve
La documentazione che i cittadini stranieri comunitari dovranno esibire al momento della richiesta di iscrizione A.N.P.R. varia a seconda della tipologia di cittadino ed è indicata, per ciascun caso di specie, nell'Allegato B della Circolare ISTAT n.21/2012, disponibile nell'apposita sezione di questa pagina.
In ogni caso, i cittadini dovranno esibire copia del proprio Passaporto o di un documento di identità in corso di validità equipollente.
- Passaporto rilasciato dal Paese d'origine o documento di identità equipollente valido per l'espatrio.
- A seconda del caso di specie (cittadino lavoratore autonomo o subordinato; cittadino non lavoratore titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno; cittadino, non lavoratore, studente; familiare UE di cittadino UE; cittadino extra UE familiare di cittadino UE) dovrà prodursi l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato B della Circolare ISTAT n. 21/2012.
- Nel caso di iscrizione di minore stranieri comunitari in affidamento preadottivo, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui si dispone l'affidamento o la tutela alla persona che richiede l'iscrizione per conto del minore.
- Visura catastale dalla quale risulti il nominativo del proprietario dell'immobile in cui si intende fissare la residenza.
- Documento giustificativo del titolo di possesso dell'immobile (esempio: copia del contratto di lavoro registrato o del contratto di comodato).
- In assenza di documentazione di cui al punto precedente, autorizzazione a firma del proprietario dell'immobile con cui questi autorizza il dichiarante a fissare in tale abitazione la residenza, con allegata copia del documento di identità del sottoscrivente (si allega modello di autorizzazione nell'apposita sezione di questa pagina).
Cosa si ottiene
L'iscrizione anagrafica A.N.P.R. se, condotti opportuni accertamenti, verrà confermata la presenza sul territorio del cittadino comunitario, secondo le ordinarie modalità di verifica dei procedimenti di variazione anagrafica.
Gli effetti provvedimentali conseguenti alla dichiarazione di residenza, in caso di ricevibilità della domanda, sono anticipati e la domanda è inviata in A.N.P.R. entro i due giorni lavorativi successivi alla domanda di trasferimento e con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, ferma la necessità di svolgere l'istruttoria e di poter ripristinare la situazione anagrafica precedente in caso di provvedimento finale di rigetto.
In caso di accoglimento della domanda, la persona interessata otterrà la chiesta iscrizione anagrafica, con ogni conseguenza di legge.
In caso di richiesta del cittadino, al momento della domanda di iscrizione, potrà essere rilasciata l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica. Alla definizione del procedimento, potrà essere richiesto invece il rilascio di attestazione di iscrizione anagrafica.
Solo dopo aver maturato 5 anni di soggiorno regolare e continuativo, il cittadino UE potrà richiedere l'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 30/2007.
Tempi e scadenze
L'iscrizione temporanea, in caso di domanda ricevibile, viene disposta entro i due giorni lavorativi alla dichiarazione di residenza, con decorrenza dalla data di domanda.
I tempi di conclusione del procedimento sono fissati dall'art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989 in 45 giorni dalla dichiarazione.
2 giorni
Tempi di presa in carico
45 giorni
Tempi di evasione dell'istanza
Quanto costa
Nessun costo
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