Il “contrassegno di parcheggio per disabili” rappresenta l’autorizzazione rilasciata appositamente, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art.381 comma 2). Il contrassegno si definisce “permanente” quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art.381 co. 3). Il contrassegno si definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono le stesse del contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell’invalidità. Tale certificazione, inoltre, deve essere rilasciata, di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza, per il rinnovo eventualmente necessario, occorre effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma 4).